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Cosa
sono i crediti formativi ECM?
Ogni operatore della Sanità deve
dedicare parte del proprio tempo all’aggiornamento
ed al miglioramento del livello
qualitativo delle proprie capacità
professionali. I crediti formativi ECM
sono quindi una “misura” di tale tempo,
riconosciuto anche in funzione della
qualità dell'attività
formativa in ragione delle specifiche
professionalità.
A titolo esemplificativo, un’ora
di formazione completamente dedicata
ad un evento formativo rientrante nel
programma ECM corrisponde ad 1 credito.
Naturalmente l’operatore sanitario deve
colmare il proprio debito formativo
in funzione di soglie specifiche già
pianificate per il primo quinquennio.
A partire infatti dal 2002 sarà
necessario acquisire in maniera progressiva
fino al 2006 un totale di 150 crediti.
Tale progressione è stata fissata
come segue: |
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• 2002: 10 crediti
(con un minimo di cinque ed un massimo di
20)
• 2003: 20 crediti (con un minimo di
10 ed un massimo di 40)
• 2004: 30 crediti
• 2005: 40 crediti
• 2006: 50 crediti
L’acquisizione dei crediti inoltre prevede
un minimo annuale obbligatorio pari alla
metà del credito formativo previsto
per l’anno. D’altro canto non è possibile
ottenere annualmente più del doppio
dei crediti assegnabili per l’anno in corso.
Il numero dei crediti da conseguire ogni anno
e nel quinquennio è uguale per tutte
le categorie, anche se uno stesso evento formativo,
diretto a più categorie, può
portare all’attribuzione di un diverso numero
di crediti per ciascuna categoria interessata.
Dopo il quinquennio, a partire quindi dal
2006, la quota da acquisire sarà di
150 crediti per il triennio successivo. Per
indirizzare i diversi professionisti della
Sanità alla fruizione di programmi
ECM con criteri di adeguata accessibilità,
specificità professionale ed in rapporto
alle realtà ed alle necessità
locali, viene regolamentata la “quota” delle
diverse tipologie formative secondo i seguenti
criteri:
1. “Formazione a
distanza”: I crediti ottenuti attraverso
la formazione a distanza (FAD) potranno colmare
fino all’80% del debito formativo previsto
nel triennio (crediti D);
2. “Obiettivi di
rilievo regionale”: Le Commissioni
regionali o gli appositi organismi costituiti
dalla regione stessa, potranno accreditare
programmi finalizzati ad obiettivi di ambito
territoriale, rivolti ai professionisti residenti
nella regione interessata. I crediti conseguiti
attraverso questo tipo di programmi potranno
soddisfare il debito formativo per un massimo
del 30% del suo ammontare complessivo
(crediti R);
3. “Eventi residenziali”:
I crediti acquisiti in eventi residenziali
di didattica frontale (seminari, forum, simposi
etc.) con oltre 200 partecipanti oltre a quelli
ottenuti per eventi che non prevedono la verifica
dell’apprendimento, potranno rappresentare
un massimo del 10% dei crediti complessivi
da ottenere nel triennio (crediti C);
4. “Crediti relativi
a materie affini”: I crediti potranno
essere acquisiti anche su materie o discipline
affini a quelle della specialità in
cui opera il professionista, oltre che su
argomenti generali (ad esempio bioetica, legislazione,
informatica etc.). Al fine di coprire il debito
formativo, tali crediti potranno essere utilizzati
fino al 25% della quota complessiva
da raggiungere nel triennio (crediti B);
5. “Autoformazione”:
I processi di autoformazione o autoapprendimento
potranno far acquisire crediti utili al raggiungimento
della quota per non oltre il 5% del
totale del debito formativo. |
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